Un condomino può installare sul tetto o su un'altra superficie comune un impianto alimentato da fonti rinnovabili destinato alla propria unità immobiliare senza bisogno della preventiva autorizzazione dell'assemblea, purché l'intervento non richieda modifiche delle parti comuni e salvo l'eventuale vincolo derivante da una convenzione contrattuale. Lo ha ribadito con chiarezza il Tribunale di Trento, con la sentenza n. 898 del 14 agosto 2026, affrontando però il tema da un'angolazione diversa e per certi versi più istruttiva della semplice conferma del diritto: quella dei limiti dell'azione giudiziaria quando il diritto, in realtà, non è mai stato contestato.

La pronuncia offre lo spunto per fare il punto su due fronti che riguardano da vicino chi vive in condominio e vuole “fare da sé” con il fotovoltaico: da un lato il perimetro dei poteri e dei limiti dell'art. 1122-bis c.c.; dall'altro — tema di crescente interesse pratico — la possibilità di trasformare l'impianto individuale o condominiale in un Gruppo di Autoconsumo riconosciuto dal GSE, con accesso alla tariffa premio prevista per le configurazioni di autoconsumo diffuso (CACER).

1. Il fatto e la decisione del Tribunale di Trento

Due comproprietari di un'unità immobiliare avevano citato in giudizio il proprietario dell'altra unità dello stesso edificio chiedendo, tra l'altro, l'accertamento del proprio diritto a installare pannelli solari sul tetto comune ai sensi dell'art. 1122-bis, comma 2, c.c., senza pregiudicare l'impianto fotovoltaico già esistente del convenuto. Quest'ultimo non si era mai formalmente opposto all'installazione: aveva solo contestato, in altra sede della causa, la divisibilità di alcuni beni comuni.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento per carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.). Il ragionamento è netto: un'azione di mero accertamento presuppone una situazione di obiettiva incertezza sul diritto, capace di arrecare un pregiudizio concreto a chi la propone. Se la controparte non ha mai contestato il diritto — e l'eventuale opposizione anteriore al giudizio viene dedotta solo tardivamente, dopo il rilievo d'ufficio del giudice sulla carenza di interesse — la sentenza richiesta non aggiungerebbe alcuna utilità concreta rispetto a una situazione già pacifica.

Il principio pratico che se ne ricava è semplice ma spesso trascurato: non si può “portare in tribunale” un diritto che nessuno mette in discussione. Chi intende installare un impianto fotovoltaico individuale su una parte comune, in assenza di un rifiuto espresso e formalizzato degli altri condomini, non ha bisogno di una sentenza per procedere: il diritto nasce direttamente dalla legge.

2. Il quadro normativo: cosa dice davvero l'art. 1122-bis c.c.

L'art. 1122-bis, comma 2, c.c. consente l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità immobiliari sul lastrico solare, su ogni altra superficie comune idonea e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato, senza necessità di autorizzazione assembleare, quando l'intervento non comporti modifiche alle parti comuni.

Questa libertà non è però assoluta. L'esercizio della facoltà deve sempre rispettare:

Se invece l'intervento rende necessarie modifiche delle parti comuni (ad esempio per il passaggio di cavi, il rinforzo della struttura o l'installazione di più impianti sullo stesso tetto), il comma 3 impone di comunicare preventivamente all'amministratore il contenuto specifico e le modalità di esecuzione dei lavori. In tal caso l'assemblea, con la maggioranza qualificata dell'art. 1136, comma 5, c.c., può prescrivere modalità alternative di esecuzione, imporre cautele a tutela di stabilità, sicurezza e decoro, ripartire l'uso delle superfici comuni tra più richiedenti e subordinare i lavori alla prestazione di una garanzia per eventuali danni. Ma anche in questo caso l'assemblea non ha un potere di veto assoluto: può regolare le modalità dell'intervento, non impedirlo.

Un'eccezione importante riguarda le convenzioni contrattuali: se il regolamento di condominio è di natura contrattuale (approvato cioè all'unanimità o richiamato negli atti di acquisto) e contiene clausole che subordinano espressamente questo tipo di interventi al consenso assembleare, tale vincolo prevale e va rispettato.

La giurisprudenza richiamata dal Tribunale di Trento conferma questa impostazione: la Cassazione (ordinanza n. 1337/2023) ha chiarito che, quando l'impianto individuale non richiede modifiche alle parti comuni, l'installazione può avvenire senza autorizzazione assembleare, e un eventuale parere contrario dell'assemblea che non si traduca in un diniego effettivamente lesivo non fa nemmeno sorgere un interesse concreto a impugnarlo.

3. Cosa deve fare in pratica il condomino che vuole installare pannelli solari

Installazione di pannelli fotovoltaici sul lastrico solare di un edificio

Sulla base del quadro normativo e della sentenza in commento, ecco la sequenza di verifiche e accorgimenti consigliati prima di procedere:

  1. Verificare il regolamento di condominio. Controllare se è di natura contrattuale e se contiene clausole limitative sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
  2. Valutare se l'intervento richiede modifiche alle parti comuni. Se la risposta è no, si può procedere senza passare dall'assemblea; se è sì, occorre attivare la procedura di comunicazione all'amministratore prevista dal comma 3.
  3. Informare comunque l'amministratore e gli altri condomini, anche quando non è obbligatorio: è la mossa più efficace per prevenire contestazioni, e mette per iscritto — con data certa — che nessuno si è opposto, evitando in radice le contestazioni tardive che hanno reso inammissibile la domanda nel caso deciso a Trento.
  4. Rispettare pari uso, decoro e sicurezza, documentando con foto, relazione tecnica e computo metrico che l'impianto non pregiudica gli altri condomini né la stabilità dell'edificio.
  5. Non affidarsi all'azione di accertamento come “scorciatoia”. Se nessuno si oppone, l'azione giudiziaria è inammissibile e comporta solo spese: nel caso deciso a Trento, agli attori sono state addebitate 3.808 euro di spese di lite.
  6. Considerare fin da subito, se ci sono altri condomini interessati, la costituzione di un Gruppo di Autoconsumo: è la soluzione che permette di trasformare l'investimento individuale in un progetto collettivo capace di generare un ritorno economico aggiuntivo.

4. Il Gruppo di Autoconsumo in condominio: cos'è e perché conviene

4.1 Cos'è un Gruppo di Autoconsumo

Il Gruppo di Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (spesso indicato anche come GAC) è una delle configurazioni di autoconsumo diffuso disciplinate dal Decreto CACER (D.M. MASE n. 414/2023) e regolate operativamente dal GSE. È la forma più semplice e naturale per un condominio: un insieme di clienti finali — i condomini — titolari di punti di connessione (POD) ubicati nello stesso edificio, che condividono l'energia prodotta da uno o più impianti a fonti rinnovabili installati sulle parti comuni o su unità individuali.

A differenza della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), che è un soggetto giuridico autonomo (associazione, cooperativa) e può aggregare punti di prelievo distribuiti sotto la stessa cabina primaria anche in edifici diversi, il Gruppo di Autoconsumatori non richiede la costituzione di un ente terzo: si fonda su un semplice contratto di diritto privato tra i condomini, il che lo rende la scelta più snella per un singolo edificio.

4.2 I requisiti per costituirlo

Per accedere al servizio, i membri del gruppo devono:

Nella pratica condominiale, il contratto di diritto privato può coincidere con il verbale di delibera assembleare che approva la costituzione del gruppo, purché sottoscritto dai condomini aderenti: non serve un atto notarile né una nuova soggettività giuridica.

4.3 Il Referente: chi è e cosa fa

Il Referente è la figura chiave del gruppo: gestisce i rapporti tecnici e amministrativi con il GSE, presenta la domanda di accesso al servizio, riceve i contributi economici e ne cura la ripartizione tra i condomini secondo quanto stabilito nel contratto interno. Il ruolo può essere svolto, alternativamente, da:

4.4 I vantaggi economici: come vengono remunerati i kWh condivisi

I contributi economici riconosciuti dal GSE per 20 anni a ogni impianto della configurazione si articolano in tre componenti:

  1. Corrispettivo di valorizzazione, applicato all'energia elettrica autoconsumata (il minimo, calcolato su base oraria, tra energia immessa in rete dagli impianti e energia prelevata dai membri del gruppo): restituisce le componenti tariffarie di rete (trasmissione, distribuzione) che altrimenti resterebbero a carico dell'energia condivisa, più un contributo aggiuntivo per le perdite di rete evitate, dovuto ai Gruppi di Autoconsumo proprio perché la condivisione avviene “fisicamente” all'interno dello stesso edificio.
  2. Tariffa premio, applicata all'energia elettrica “incentivata” (la quota di energia condivisa riferita a impianti che rispettano i requisiti di ammissione). È la componente più significativa: si compone di una parte fissa, legata alla taglia dell'impianto, e di una parte variabile, legata al prezzo zonale dell'energia; per gli impianti fotovoltaici è inoltre prevista una maggiorazione geografica per le Regioni del Centro e del Nord Italia.
  3. Corrispettivo di ritiro dedicato (RID), eventuale e su richiesta, per l'energia immessa in rete non condivisa.

La tabella seguente riepiloga i valori attualmente previsti dal Decreto CACER per la tariffa premio riferita agli impianti fotovoltaici:

Potenza impianto Tariffa fissa Tariffa variabile Max Sud Max Centro Max Nord
P ≤ 200 kW 80 €/MWh (+ magg. geografica) 0 ÷ 40 €/MWh 120 €/MWh 124 €/MWh 130 €/MWh
200 < P ≤ 600 kW 70 €/MWh (+ magg. geografica) 0 ÷ 40 €/MWh 110 €/MWh 114 €/MWh 120 €/MWh
P > 600 kW 60 €/MWh (+ magg. geografica) 0 ÷ 40 €/MWh 100 €/MWh 104 €/MWh 110 €/MWh

La durata dell'incentivo è di 20 anni dall'entrata in esercizio dell'impianto. La tariffa premio non spetta sulla quota di potenza realizzata per adempiere all'obbligo di integrazione delle rinnovabili negli edifici (art. 11, comma 4, D.Lgs. 28/2011).

4.5 Costi di gestione dovuti al GSE

La configurazione comporta anche un piccolo corrispettivo a copertura dei costi gestionali del GSE, calcolato in base alla potenza complessiva degli impianti:

Potenza Corrispettivo fisso annuo Corrispettivo variabile
P ≤ 3 kW0 €0 €/kW
3 < P ≤ 20 kW15 €/anno0 €/kW
20 < P ≤ 1.000 kW15 €/anno1 €/kW

4.6 Cumulabilità con altre agevolazioni

La tariffa premio è cumulabile, tra l'altro, con la detrazione fiscale ordinaria del 50% per interventi sulle parti comuni condominiali (senza alcuna decurtazione della tariffa premio), con contributi in conto capitale — anche PNRR, dove ancora disponibile — fino al 40% del costo di investimento, con conseguente riduzione proporzionale della tariffa premio, e con altre forme di sostegno pubblico che non costituiscano aiuto di Stato in conto capitale.

Non è invece cumulabile con il Superbonus né con lo Scambio sul Posto, e non può superare, insieme ad altri contributi in conto capitale, il tetto complessivo del 40% dei costi di investimento ammissibili.

Va inoltre segnalato che, per gli impianti ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, era previsto un contributo PNRR in conto capitale pari al 40% dell'investimento; lo sportello per le nuove domande risulta tuttavia chiuso dal 30 novembre 2025, e per i condomini situati in Comuni più grandi il modello economico si basa oggi essenzialmente su tariffa premio, corrispettivo di valorizzazione, risparmio in bolletta e detrazioni fiscali ordinarie.

4.7 L'iter operativo in sintesi

  1. Delibera assembleare di approvazione dell'impianto e della costituzione del Gruppo di Autoconsumo, con nomina del Referente.
  2. Sottoscrizione, da parte di ciascun condomino aderente, del mandato al Referente e del contratto di diritto privato che regola la ripartizione dei benefici.
  3. Progettazione, autorizzazione e realizzazione dell'impianto, con eventuale contatore di produzione dedicato (M2).
  4. Presentazione della domanda di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso da parte del Referente sul portale GSE (“Area Clienti”), con planimetrie, autocertificazioni sui requisiti di ammissibilità e documentazione del mandato.
  5. Istruttoria GSE, di norma entro 90 giorni, e attivazione del contratto.
  6. Da quel momento il GSE eroga mensilmente, in acconto, la tariffa premio stimata, con conguaglio l'anno successivo sulla base delle misure reali trasmesse dal distributore, oltre al corrispettivo di valorizzazione.
  7. Il Referente ripartisce le somme tra i condomini secondo i criteri stabiliti nel contratto interno, tipicamente in proporzione ai millesimi o ai consumi condivisi.

5. Esempio pratico: un Gruppo di Autoconsumo in un condominio di 8 unità

Ipotizziamo un condominio situato in una città del Nord Italia, composto da 8 unità abitative, che decide di installare un impianto fotovoltaico da 20 kWp sul tetto comune e di costituire un Gruppo di Autoconsumo tra i condomini aderenti.

5.1 Le azioni da intraprendere

FaseAzioneResponsabile
1Verifica del regolamento condominiale e assenza di vincoli contrattualiAmministratore / condomino proponente
2Sopralluogo tecnico e progetto preliminare dell'impianto (20 kWp)Tecnico incaricato
3Delibera assembleare: approvazione impianto, ripartizione spazi, nomina ReferenteAssemblea condominiale
4Sottoscrizione mandati e contratto di diritto privato tra i condomini aderentiOgni condomino aderente
5Richiesta connessione al distributore e installazione impiantoInstallatore qualificato
6Domanda di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso al GSEReferente
7Attivazione contratto GSE ed erogazione acconti mensiliGSE
8Ripartizione periodica dei benefici tra i condominiReferente

5.2 Tariffa premio applicabile

Impianto fotovoltaico da 20 kWp (fascia P ≤ 200 kW), localizzato al Nord: tariffa fissa 80 €/MWh + componente variabile fino a 40 €/MWh + maggiorazione geografica Nord, per un tetto massimo di 130 €/MWh sull'energia condivisa incentivata. Ai fini prudenziali della simulazione si assume un valore medio ponderato effettivo di 100 €/MWh (0,10 €/kWh), inferiore al massimo teorico per tenere conto della componente variabile legata al prezzo zonale.

5.3 Quadro economico-finanziario sintetico

VoceValore
Potenza impianto20 kWp
Produzione annua stimata24.000 kWh
Energia condivisa stimata10.000 kWh/anno (~42% della produzione)
Investimento lordo impianto26.000 €
Detrazione fiscale 50%13.000 € (1.300 €/anno per 10 anni)
Ricavo da tariffa premio1.000 €/anno
Ricavo da corrispettivo di valorizzazione~130 €/anno
Risparmio in bolletta dei condomini~2.200 €/anno
Vendita eccedenze non condivise (RID)~1.400 €/anno
Corrispettivo di gestione GSE15 €/anno
Costi di manutenzione ordinaria stimati~200 €/anno
Beneficio netto annuo (anni 1-10, incl. detrazione)~5.815 €/anno
Beneficio netto annuo (anni 11-20)~4.515 €/anno

5.4 Valutazione del ritorno dell'investimento

5,8
Anni di payback semplice
Senza considerare la detrazione fiscale: 26.000 € di investimento su ~4.500 € di beneficio annuo ricorrente.
4,5
Anni con detrazione
Nei primi 10 anni la detrazione aggiunge circa 1.300 €/anno di flusso, accorciando il rientro.
103k
Beneficio cumulato
Circa 103.000 € sui 20 anni di durata dell'incentivo GSE, detrazione inclusa.
296%
ROI complessivo
Valore indicativo sull'intero orizzonte incentivante, a fronte di 26.000 € investiti.

Le cifre riportate sono puramente esemplificative e semplificate a fini didattici: non tengono conto di variabili come l'inflazione, l'andamento del prezzo zonale dell'energia, i costi finanziari di un eventuale finanziamento, la manutenzione straordinaria o l'effettiva curva di autoconsumo del condominio. Ogni progetto reale richiede uno studio di fattibilità tecnico-economico specifico.

6. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Trento ricorda un principio che vale la pena tenere a mente prima di intraprendere qualsiasi iniziativa giudiziaria in condominio: il diritto di installare un impianto a fonti rinnovabili sulle parti comuni esiste già, per legge, e non richiede una preventiva “autorizzazione” — né assembleare, né tantomeno giudiziale — quando non comporta modifiche alle parti comuni. Ciò che manca, nel caso deciso, non era il diritto ma l'interesse ad agire: l'azione di mero accertamento serve a dissipare un'incertezza concreta e attuale, non a ottenere una conferma di ciò che nessuno contesta.

Sul piano pratico, per chi vuole davvero valorizzare il tetto condominiale, la strada più efficace non è quella giudiziaria ma quella organizzativa: informare per iscritto amministratore e condomini, rispettare i limiti di pari uso, decoro e sicurezza previsti dall'art. 1122-bis c.c. e, se ci sono più condomini interessati, valutare la costituzione di un Gruppo di Autoconsumo. È lo strumento che il legislatore e il GSE hanno messo a disposizione proprio dei condomini per trasformare un impianto fotovoltaico da spesa individuale a investimento collettivo remunerato, grazie alla tariffa premio e al corrispettivo di valorizzazione riconosciuti per vent'anni sull'energia effettivamente condivisa tra le unità dell'edificio.

Riferimenti: Tribunale di Trento, sentenza n. 898 del 14 agosto 2026; art. 1122-bis e art. 1136 c.c.; Cass. civ., ordinanza n. 1337/2023; art. 100 c.p.c.; D.M. MASE n. 414/2023 (Decreto CACER); D.Lgs. 28/2011, art. 11; regole operative GSE per l'autoconsumo diffuso; art. 16-bis TUIR. Contenuto a scopo informativo, non sostitutivo di una consulenza legale, fiscale o energetica personalizzata.