Il quadro normativo: dalla RED III al D.Lgs. 5/2026

Con il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 — pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 15) il 20 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 4 febbraio 2026 — l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, nota come RED III (Renewable Energy Directive III), che modifica la precedente Direttiva (UE) 2018/2001 e il Regolamento (UE) 2018/1999.

Il decreto interviene in modo strutturale sul D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 — il provvedimento che aveva recepito la precedente RED II — aggiornandone sia l'apparato definitorio (art. 2) sia, soprattutto per gli operatori dell'edilizia e dell'impiantistica, la disciplina sugli obblighi di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili (FER) negli edifici, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 199/2021. L'obiettivo nazionale fissato dal decreto è ambizioso: portare l'Italia al 39,4% di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi entro il 2030.

L'articolo 29: la riscrittura dell'Allegato III

Il cuore della novità per il settore edilizio è l'articolo 29 del D.Lgs. 5/2026, che sostituisce integralmente l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021, ampliando in modo significativo il campo di applicazione dell'obbligo FER.

Fino all'entrata in vigore della riforma, l'obbligo di integrazione delle rinnovabili riguardava sostanzialmente gli edifici di nuova costruzione e le ristrutturazioni “pesanti” — demolizione e ricostruzione integrale, o rifacimento completo dell'involucro edilizio — e solo per edifici di grandi dimensioni. Con la nuova formulazione, l'obbligo si estende anche a:

Quest'ultima estensione è la più rilevante sotto il profilo applicativo, perché fa rientrare nell'obbligo anche interventi diffusi come la semplice sostituzione del generatore di calore.

Le percentuali minime di copertura FER

Tecnico al lavoro su un impianto di riscaldamento durante una ristrutturazione

Le quote minime variano in funzione della tipologia di intervento:

60%
Nuova costruzione
Demolizione e ricostruzione, ampliamenti rilevanti. Base di calcolo: ACS + consumi termici ed elettrici complessivi. 65% per gli edifici pubblici.
40%
Ristrutturazione di primo livello
Base di calcolo: ACS + consumi complessivi. Sale al 45% per gli edifici pubblici.
15%
Secondo livello / impianto termico
Solo climatizzazione invernale ed estiva, nessun obbligo autonomo su ACS. 20% per gli edifici pubblici.
3 AGO
La data spartiacque
Conta la data di presentazione della domanda per il titolo edilizio, non l'inizio dei lavori.

La data che determina il regime applicabile

Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, la norma assume come riferimento la data di presentazione della domanda per il titolo edilizio (permesso di costruire, SCIA o pratiche equivalenti), non la data di inizio dei lavori.

Domande presentate entro il 2 agosto 2026: si applica la disciplina previgente. Domande presentate dal 3 agosto 2026: si applicano le nuove percentuali. Il mancato rispetto della quota minima comporta, per espressa previsione normativa, il diniego del titolo edilizio.

Esempio applicativo

Un proprietario che intende sostituire l'intero impianto di riscaldamento di una villetta unifamiliare, senza intervenire su murature esterne o copertura, rientra nel perimetro del nuovo obbligo come intervento di ristrutturazione dell'impianto termico: almeno il 15% del fabbisogno per climatizzazione invernale ed estiva dovrà provenire da fonti rinnovabili. Nella prassi, il requisito può essere soddisfatto tipicamente con l'installazione di una pompa di calore in sostituzione della caldaia a gas tradizionale, eventualmente abbinata a un impianto fotovoltaico per l'autoconsumo.

Il regime delle deroghe

È prevista la possibilità di richiedere una deroga quando il rispetto dell'obbligo risulti tecnicamente impossibile, oppure economicamente non conveniente. La deroga deve essere supportata da una relazione tecnica del progettista e non costituisce un'esenzione totale: per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni più rilevanti permane comunque un limite massimo all'uso di energia da fonti non rinnovabili, anche in presenza di deroga parziale.

Il contesto europeo: la direttiva “Case Green” e le procedure di infrazione

Il D.Lgs. 5/2026 si inserisce in un percorso normativo europeo più ampio, non ancora concluso. È infatti tuttora in corso il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia (la cosiddetta direttiva “Case Green”), il cui termine di recepimento — fissato al 29 maggio 2026 — è scaduto senza che l'Italia abbia adottato la normativa nazionale attuativa.

Il 15 luglio 2026 la Commissione Europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti di tutti gli Stati membri inadempienti, Italia inclusa. Il nostro Paese risultava già interessato da un'ulteriore procedura, relativa alla mancata trasmissione del Piano Nazionale di Ristrutturazione degli Edifici. A supporto degli operatori del settore, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato, nel giugno 2026, indicazioni operative destinate a tecnici e progettisti per l'applicazione delle nuove regole sulle FER negli edifici.

Implicazioni operative per professionisti e imprese

Per progettisti, amministratori di condominio, imprese edili e proprietari immobiliari, la riforma impone alcune verifiche preventive prima di avviare una pratica edilizia dal 3 agosto 2026 in avanti:

Riferimenti normativi: D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5; D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (artt. 2, 26 e Allegato III, come modificato); Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III); Direttiva (UE) 2018/2001; Regolamento (UE) 2018/1999; Direttiva (UE) 2024/1275 (Case Green). Il presente contributo ha finalità informative e non costituisce consulenza tecnica o legale. Per la valutazione di casi specifici si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.